Sale Scommesse Sportive: da applicarsi o no il distanziometro?
Forse troppo raramente parlando del mondo dei giochi non ci si “allarga” a parlare anche delle agenzie di scommesse che pur sono parecchio frequentate considerando che agli italici giocatori piace sicuramente scommettere sopratutto in ambito sportivo: e forse con poca frequenza si parla dell’applicazione dei distanziometri considerati imputabili anche alle stesse attività nei confronti dei cosiddetti luoghi sensibili.
Ed ancora: spesso non emerge o forse non si sottolinea con dovizia la sostanziale differenza tra una sala giochi ed un punto scommesse che evidentemente sono due attività “piuttosto diverse”.
Ecco spiegato il motivo per il quale oggi si vuole curiosare come viene considerato sull’italico territorio questo particolare segmento del gioco che coinvolge l’interesse sportivo di tanti giocatori e che non viene spesso evidenziato nel suo compito di accontentare “i desideri” dei suoi utenti affezionati. E si intende cominciare questo “viaggio curioso” valutando la pronuncia del Consiglio di Stato in relazione alla Legge sul Gioco della Calabria.
Secondo quei Giudici la stessa normativa risulta essere decisamente “opinabile” in relazione all’applicazione delle distanze imposte alle sale scommesse che non ospitano apparecchiature da intrattenimento: quindi rimangono soltanto punti scommesse fine a sé stessi senza la presenza di apparecchi di gioco.
Applicare le giuste normative vigenti
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Ed a questi punti pare dunque equo applicare la stessa normativa imposta a quelle attività che invece ospitano le slot machine? Questa è la riflessione che si sono posti i Giudici del Consiglio di Stato e che ha portato così ad accogliere l’appello presentato da un operatore per ottenere la riforma dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Calabria agli inizi del corrente anno al fine di ottenere una data per la discussione della causa di merito non a lunga scadenza.
Lo stesso Collegio ritiene che pur tenendo conto dei rispettivi pareri ed interessi delle “parti contendenti” le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con una sollecita definizione del merito che “sciolga il nodo” di questa vertenza.
Ma, sopratutto, che risponda in modo chiaro se sia o meno congruo applicare la stessa norma all’agenzia, che si occupa di scommesse sportive legali, che esplica soltanto la raccolta di scommesse e che non ospita apparecchi di gioco rispetto a quei punti scommesse che invece ospitano le apparecchiature da intrattenimento.
Discussioni che sono finite in Tribunale
E per fare anche un po’ di “storia” sulla vicenda di questo operatore ludico serve puntualizzare che lo stesso si era visto respingere la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota emessa dalla Questura di Vibo Valentia che aveva bocciato la richiesta della licenza per la raccolta delle scommesse presso il locale del ricorrente sito nel Comune di San Calogero poiché tale punto risultava collocato a distanza inferiore ai trecento metri da una chiesa e da una scuola primaria.
Proprio in ragione di questa inferiorità delle distanze secondo la Questura “scattava il mancato rispetto del cosiddetto distanziometro” in vigore in forza della Legge Regionale.
Invece, sempre secondo il ricorrente, ed ovviamente anche del suo legale, l’applicazione delle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili era da applicarsi non alle agenzie per le sole scommesse, ma soltanto alle sale da gioco con apparecchi di gioco, mettendosi tale normativa nella condizione di porre dubbi decisamente seri di costituzionalità: ed ora questo nodo interpretativo di certo “ingarbugliato” dovrà essere sciolto dal Giudice di merito che si spera si esprima in tempi non troppo lunghi.
Una certa interpretazione normativa
E dalla Regione Calabria che sembra seguire una certa interpretazione normativa, ora si passa alla Regione Liguria laddove lo stesso Consiglio di Stato si è espresso accogliendo l’appello principale del Comune di Chiavari per la riforma di una sentenza del TAR Liguria che aveva escluso l’applicazione del distanziometro imposto alle sale giochi anche alle sale scommesse.
Quei Giudici ritengono che la Legge Regionale non si riferisca alle sole attività di intrattenimento praticate a mezzo degli apparecchi per il gioco, ma anche ai punti di raccolta scommesse.
E ciò in quanto lo scopo di quella normativa è di arginare le conseguenze che le attività ludiche possono provocare: e, comunque, le sale scommesse rientrerebbero nella definizione di “sala pubblica di gioco”.
Questo brevemente e succintamente il riassunto del parere secondo il quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Chiavari per la riforma di una sentenza emessa nel “lontano” 2018 che come già anticipato aveva escluso l’applicazione anche alle sale scommesse del distanziometro, che invece deve essere assolutamente rispettato dalle sale giochi.
Si chiedono pareri anche al Consiglio di Stato
Lo stesso Consiglio di Stato “condivide” dunque il punto di vista del Comune di Chiavari secondo il quale la Legge Regionale intende includere nell’applicazione del distanziometro anche i punti di raccolta delle scommesse che quindi sono soggette alle distanze minime dai luoghi sensibili.
Nella pronuncia, giusto per fare anche per questa vicenda un poco di “storia”, viene affermata l’equiparazione tra le sale scommesse con le sale da gioco e proprio in ragione di questo criterio è ritenuto d’obbligo l’applicare la disciplina relativa alle distanze dai luoghi sensibili.
La conseguenza di questo ragionamento ha portato all’accoglimento del secondo motivo dell’appello essendo stato verificato che il punto vendita scommesse non rispetta i limiti imposti dal distanziometro ligure dai cosiddetti luoghi sensibili.
Non abbiamo ancor compreso a fondo lo strumento del distanziometro
E tale circostanza veniva accertata anche dal Collegio di primo grado che ha affermato che tra la sala scommesse ed i luoghi frequentati dalla cittadinanza sensibile od influenzabile intercorrono “non più di 220 metri”: ed il distanziometro imposto dalla Legge Regionale Liguria è di 300 metri.
Come si può notare da queste due “storie” le interpretazioni quando si parla di norme sul gioco sono “alternative”: ci si aspetta che il riordino del settore metta un punto fermo, magari un distanziometro uguale per tutto il territorio nazionale, e categorie di giochi del tutto definite, altrimenti ci si troverà spesso ad incappare ancora in queste “dubbie condizioni interpretative”.
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Vanessa Maggi Giornalista |
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Vanessa Maggi è la nostra Giornalista di punta che coordina e scrive per la redazione di Casinoonlineaams.com. Spinta da una grande passione per il mondo dei giochi su internet, ricerca sempre notizie legate al mondo ludico per farti stare informato su tutto quel che riguarda questo mondo. La sua passione per questo lavoro è davvero invidiabile. La contraddistingue una grande tenacia nella ricerca della verità. |
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