Ci dispiace che ADM abbia subito una sconfitta
Recentemente, si sono riscontrate con grande soddisfazione, alcune pronunce da parte di alcuni TAR ed anche da parte del Consiglio di Stato “stranamente” favorevoli al gioco: ma oggi il nostro cuore ludico è diviso tra la soddisfazione di un’ulteriore sentenza emessa da parte del CdS a favore di un operatore con concessione per il gioco del lotto legale e sicuro “contro” l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che per i suoi tanti interventi,.
Interventi effettuati anche durante il periodo emergenziale pandemico, ha dimostrato di schierarsi molto spesso a favore delle “Riserve di Stato” per tutelarne i relativi percorsi commerciali, per difenderle dai soprusi di alcune Leggi Regionali, per metterle al sicuro da alcune norme che si sovrappongono a quelle dello Stato ed, infine, anche per sostenere l’invito dell’intera industria del gioco indirizzato nei confronti della politica per sollecitare la messa in opera dell’ormai arcinoto riordino nazionale del settore del gioco che ha necessità assoluta di un restyling ed anche “forte ed impegnativo”!
Così, quando si sono lette le righe delle quali si vuole “raccontare” il contenuto un po’ ci è davvero dispiaciuto nel constatare che questa volta a fare le spese della pronuncia del Consiglio di Stato sia proprio la stessa Agenzia, ed a favore di un addetto ai lavori del lotto e lotterie, cosa che non può che farci un piacere immenso.
Ed ecco di fatto cosa è accaduto, e cosa che si vuole riferire proprio per far comprendere quanto l’impatto dell’emergenza pandemica abbia pesato sull’economia delle attività di gioco.
Non dobbiamo lasciare la strada aperta al Gioco illegale
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Infatti, in quel particolare momento storico, sono state davvero bersagliate dagli interventi istituzionali, laddove è stata loro imposta una chiusura che a posteriori forse è stata “rivalutata” e che non avrebbe dovuto essere messa in campo visto che ha sviluppato la rinascita dell’illegalità sull’intero italico territorio.
E le “spese” di questa chiusura ancora oggi stanno incombendo sulle diverse attività ludiche, special modo terrestri ovviamente, che stanno cercando di recuperare oggi le perdite di allora.
Impresa non facilmente attuabile considerando che, ancora, la “normalità” negli accessi al gioco in presenza non sono ritornati ad essere quelli del pre-pandemìa, né tanto meno gli introiti cui il mondo terrestre era abituato.
Ma a parte questa quasi-polemica, ecco qui di seguito cosa è accaduto e cosa ha sottolineato il Consiglio di Stato nel caso in esame bocciando l’appello dell’Agenzia relativo a “presunti ritardi” nel versamento di quanto dovuto da un operatore: tali ritardi di fatto si sono effettivamente verificati, ma nei primi sei mesi del 2020, proprio in coincidenza con il periodo di emergenza pandemica.
É evidente che il CdS nel suo esprimersi abbia determinato che in quel preciso momento si sono verificate difficoltà oggettive nel poter effettuare la raccolta da parte dei punti di gioco: che questa sia poi di grande valore o di poco valore riveste poca importanza come anche che il CdS abbia tenuto in considerazione che si tratti di ritardi contenuti e non omessi versamenti.
Una misura restrittiva troppo sproporzionata
Ciò ha indotto lo stesso CdS a ritenere la misura della revoca della concessione sproporzionata così come di contro ha ritenuto equa e corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha sottolineato come l’Agenzia avrebbe dovuto tenere presente la buona fede del concessionario ed anche il tenore dell’art.2 della concessione decisamente favorevole all’operatore, titolare della rivendita di monopoli e concessionario del gioco del lotto.
Così i Giudici del Consiglio di Stato respingono l’appello proposto dall’Agenzia sottolineando che i ritardi nei versamenti dei proventi raccolti sono stati relativi soltanto a tredici settimane contabili: secondo l’Agenzia troppe e superiori alle 10 scadenze che dovrebbero essere rispettate e periodo che avrebbe supportato l’esistenza della contestazione della revoca della concessione seppur per importi limitati.
Ma come detto all’inizio di questa notizia, il CdS ha ritenuto l’appello dell’Agenzia infondato in quanto i ritardi contestati nei versamenti si sono verificati nei primi sei mesi del 2020.
Quindi ritardi di certo non voluti ma attribuibili proprio alla coincidenza con il periodo pandemico che “ha segnato drammaticamente la vita sociale e le attività economiche dell’intero Paese”: ma, evidentemente, questa circostanza non è stata minimamente considerata dall’Agenzia cosa che invece avrebbe dovuto senz’altro fare, considerato che la stessa è perfettamente a conoscenza di che guai può aver causato quel tragico periodo.
Sono stati tenuti in considerazione molti aspetti
I Giudici del CdS, in ogni caso, si aspettavano che l’emergenza sanitaria e tutto ciò che ne è seguito per le varie attività venisse tenuto in considerazione in modo diverso e “propositivo”: sopratutto avrebbe potuto tenersi in considerazione la normativa che regolamenta i rapporti tra la stessa ADM e i concessionari in modo meno rigoroso applicando i canoni di buona fede e correttezza che si presume siano stati i protagonisti dei rapporti intercorrenti tra lo stesso concessionario e l’Agenzia. Infatti, non può esserci dubbio che in quel periodo storico emergenziale tutti gli operatori abbiano subito oggettive difficoltà.
La malafede non c’è stata
E, quindi, si ritiene che non si possa riconoscere malafede nel comportamento del concessionario ma soltanto un ritardo ragionevole dovuto all’impossibilità di raccolta di quel periodo specifico. Una cosa che sicuramente sembra alquanto strana è un simile atteggiamento “quasi asettico e privo di comprensione” espresso da quell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha sempre tenuto a sottolineare i comportamenti più che corretti dei suoi concessionari e che ha dimostrato ampiamente di comprendere cosa è accaduto durante quel periodo alla raccolta del gioco.
Ma sopratutto pare davvero strano che si sia portata avanti una vertenza “veramente di poco conto” in quanto ai ritardi e che l’Agenzia non abbia tenuto presente né gli importi non rilevanti, i ritardi non “insanabili” infatti si parla di 13 settimane anziché di 10, ed ovviamente il periodo quando sono “maturati” questi ritardi ritenuti così importanti da portare alla revoca di una concessione per il gioco del lotto. Sembra davvero impensabile che tutto questo sia “partito” dalla stessa Agenzia che si è messa in campo anima e corpo per difendere il “suo gioco pubblico”.
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Vanessa Maggi Giornalista |
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Vanessa Maggi è la nostra Giornalista di punta che coordina e scrive per la redazione di Casinoonlineaams.com. Spinta da una grande passione per il mondo dei giochi su internet, ricerca sempre notizie legate al mondo ludico per farti stare informato su tutto quel che riguarda questo mondo. La sua passione per questo lavoro è davvero invidiabile. La contraddistingue una grande tenacia nella ricerca della verità. |
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